Benvenuto nel sito ufficiale del comune di Lenola della provincia di Latina
Sei nella Home Page del Comune di Lenola.
Comune di Lenola

Sei in: Home » il comune » Polizia Municipale » Polizia municipale » Patente a punti e la loro decurtazione
Sei in: Home » il comune » Polizia Municipale » Polizia municipale » Patente a punti e la loro decurtazione

Il Comune

Polizia Municipale

Patente a punti e la loro decurtazione

Cos'è

  • La patente a punti prevede che ogni patente di guida riceva una dotazione iniziale di 20 punti; per ogni infrazione a norme di comportamento stradale viene sottratto un previsto punteggio.   La decurtazione di punti riguarda, oltre che quasi tutte le infrazioni "dinamiche" (velocità, cinture, semaforo rosso ecc.), anche alcune "statiche" e precisamente: sosta nella zona riservata alla fermata degli autobus urbani, dei taxi o nelle zone riservate alla sosta degli invalidi.

Cos'è utile sapere

  • La Patente a punti è un nuovo istituto introdotto nel codice della strada dal 30 giugno 2003 per
    rispondere all’esigenza di tutelare con più incisività la sicurezza stradale andando ad integrare il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie.
    - La decurtazione dei punti avviene solamente per le violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente. Esempio: il passaggio con il semaforo rosso (decurtazione prevista punti 6), se effettuato in bicicletta da parte di persona titolare di patente di guida non comporta alcuna perdita di punti (ma solo il pagamento della sanzione pecuniaria).
    - La decurtazione dei punti è applicata alla patente del conducente responsabile della violazione; qualora non risulti possibile identificare il conducente, la decurtazione verrà applicata alla patente del proprietario del veicolo salvo che lo stesso comunichi entro 30 giorni dalla notifica del verbale i dati personali e della patente dell'autore della violazione.
    - Per le patenti conseguite successivamente all'1/10/2003 da soggetti che non siano già titolari di altra patente "B" o superiore, i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le infrazioni se commesse entro i primi tre anni dal conseguimento.
    - I punti vengono decurtati anche ai cittadini stranieri titolari di patenti di guida del loro paese; per i titolari di patente di guida straniera rilasciata da uno stato ove non vige il sistema della patente a punti che commettono infrazioni sul territorio italiano, è istituita una banca dati alimentata dalle segnalazioni dei Comandi di Polizia. Al soggetto che abbia perso venti punti nell'arco di un anno è inibita la guida sul territorio italiano per due anni. Quando la decurtazione totale dei punti sia raggiunta nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è per un anno. Ove il totale di venti punti sia raggiunto in un periodo compreso fra due e tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a 6 mesi.
    - Non si possono decurtare più di 15 punti per volta anche se vengono accertate violazioni la cui somma è superiore. Tale condizione non è tuttavia applicabile qualora tra le violazioni accertate almeno una comporti la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente;
    - La dote iniziale di 20 punti viene reintegrata se per un periodo di due anni non vengono commesse infrazioni per cui è prevista la decurtazione di punti
    Il legislatore ha individuato circa 80 violazioni cui applicare la decurtazione dei punti, che vanno da un
    minimo di 1 ad un massimo di 10.
    Nella tabella che segue sono elencate alcune delle violazioni più ricorrenti:
     PUNTI 1
      Art. 152 - Omettere l’utilizzo dei fari fuori del centro abitato
     Art. 169 - Trasportare irregolarmente persone o animali sui veicoli
     PUNTI 2
      Art. 142 - Superare di oltre 10 km/h ma non di oltre 40 km/h i limiti di velocità
     Art. 146 - Non rispettare la segnaletica (orizzontale, luminosa e degli agenti)
     Art. 154 - Svoltare o immettersi nel traffico in modo irregolare
     Art. 158 - Sostare sulle corsie dei mezzi pubblici o nei spazi di autobus, taxi e invalidi
     Art. 162 - Scendere dal veicolo senza giubbotto o bretelle retroriflettenti fuori del
    centro abitato ed in caso di scarsa visibilità (norma in vigore dal 1° gennaio 2004)                                 Art. 177 - Non dare precedenza ai veicoli di soccorso
    Art. 189 - Omettere di fornire i propri dati alla controparte in caso di incidente stradale
     PUNTI 3
     Art. 148 - Sorpassare senza rispettare le condizioni di sicurezza
    Art. 149 - Non osservare la distanza di sicurezza
    Art. 149 - Tamponare causando danni lievi ai veicoli o alle persone
    Art. 153 - Abbagliare i conducenti che precedono o provengono dal senso opposto
    Art. 192 - Non arrestarsi all’alt degli agenti di polizia o rifiutare l’esibizione dei
    documenti
     PUNTI 4
     Art. 189 - Darsi alla fuga in caso di incidente con danni lievi alle cose
    Art. 189 - Darsi alla fuga in caso di incidente senza danni alle persone
     PUNTI 5
     Art. 141 - Tenere una velocità irregolare o pericolosa
    Art. 145 - Omettere la precedenza (**)
    Art. 148 - Sorpassare creando pericoloso al veicolo sorpassato (**)
    Art. 149 - Tamponare causando danni gravi ai veicoli
    Art. 171 - Guidare motoveicoli senza usare il casco
    Art. 171 - Trasportare su motoveicoli minorenni senza casco
    Art. 172 - Guidare senza fare uso delle cinture (**)
    Art. 172 - Trasportare minorenni che non fanno uso delle cinture o dei seggiolini (**)
    Art. 173 - Usare un telefonino privo di viva voce o di auricolare
    Art. 173 - Non usare le lenti durante la guida
    Art. 191 - Non rispettare le norme poste a tutela dei pedoni
     PUNTI 6
     Art. 145 - Omettere di dare la dovuta precedenza
    Art. 146 - Passare con semaforo giallo o rosso (**)
    Art. 146 - Passare nonostante il divieto dell’agente che regola il traffico (**)
     PUNTI 8
     Art. 149 - Tamponare causando lesioni gravi alle persone
     PUNTI 10
     Art. 142 - Superare di oltre 40 km/h i limiti di velocità (*)
    Art. 186 - Guidare in stato di ebbrezza o rifiutare di sottoporsi alla prova (*)
    Art. 187 - Guidare sotto l’effetto di stupefacenti o rifiutare di sottoporsi alla prova (*)
    Art. 189 - Darsi alla fuga in caso di incidente con danni gravi alle cose o alle persone (*)
    ATTENZIONE! Alcune violazioni, oltre alla perdita dei punti, comportano anche contemporaneamente la
    sospensione della patente, che viene applicata per alcune violazioni immediatamente per altre alla seconda violazione commessa nel periodo di due anni. Nella tabella queste ipotesi sono evidenziate rispettivamente con (*) e con (**).

Requisiti

  • Essere titolari di patente di guida

Come fare

  • - IN CASO DI PERDITA DEL PUNTEGGIO INIZIALE: si è oggetti alla revisione della patente di guida, cioè bisogna rifare l'esame di guida (teorico e pratico). Se non ci si presenta la patente è sospesa a tempo indeterminato.
    - PER RECUPERARE I PUNTI PERDUTI: si possono frequentare dei corsi organizzati da parte di soggetti privati (autoscuole) o pubblici che permettono di riottenere 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali (autocarri, bus, taxi ecc.).
    - PER INFORMAZIONI:Ci si può svolgere agli uffici della Polizia Municipale per avere informazioni sul proprio punteggio o telefonare al numero 848 782 782, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio con operatore e 24 ore su 24 con voce elettronica.
    Risponderà un messaggio registrato del Servizio informazioni patente a punti.
    Per conoscere il “saldo” punti sarà sufficiente seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita (es. 12/11/1953) e il numero del documento di guida (solo il numero senza lettere) e poi il tasto del cancelletto. Pochi istanti dopo seguirà un messaggio registrato che dice più o meno così: “Alla data odierna il punteggio assegnato alla patente n. xxxxxx è pari a xx punti….”. Questo servizio, attivato dal ministero delle Infrastrutture e ha il costo di una telefonata urbana.

In quanto tempo

  • Se il titolare di patente con almeno 20 punti non commette per due anni infrazioni con perdita di punteggio riceve un credito di 2 punti fino a sommare un massimo di 30 punti complessivi (20+10)

Quanto costa

  • La mancata comunicazione dei dati del conducente (qualora non risulta possibile identificarlo dopo la violazione) comporta anche una sanzione amministrativa di € 343,35 oltre che la decurtazione dei punti a carico della patente del proprietario del veicolo.

Orario settimanale

Mattino
Pomeriggio
  • lunedi'
    09.00– 14,00
    -
  • martedi'
    09.00– 14,00
    15,30 – 18,00
  • mercoledi'
    09.00– 14,00
    -
  • giovedi'
    09.00– 14,00
    15,30 – 18,00
  • venerdi'
    09.00– 14,00
    -
  • sabato
    CHIUSO
    -

Fine dei contenuti della home page

Sito ufficiale del Comune di Lenola

Logo attestante il superamento, ai sensi della Legge n. 4/2004, della verifica tecnica di accessibilità.

Via Municipio, 8 - 04025 Lenola (LT)
Tel. 0771-595837 - Fax 0771-588181
protocollo@pec.comune.lenola.lt.it
C.F.: 81003310596

Realizzazione ImpresaInsieme S.r.l. Proxime S.r.l.